Ricordiamo che l'articolo 69 del contratto collettivo nazionale di lavoro prevede che:
Al lavoratore studente, nonché ‚ a ciascun figlio (o equiparato) studente a carico di dipendente, va elargita una provvidenza annuale nelle seguenti misure :
- a studente di scuola media inferiore EURO 89,35 (ottantanove/35);
- a studente di scuola media superiore EURO 126,02 (centoventisei/02);
- a studente universitario EURO 258,23 (duecentocinquantotto/23).
Le somme sopra indicate vengono maggiorate, rispettivamente:
di EURO 55,26 per gli studenti di scuola media inferiore o superiore
di EURO 89,35 per gli studenti universitari
che per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza frequentano corsi di studio in località diversa.
L'indennità non é dovuta se lo studente di scuola media inferiore o superiore non ottiene la promozione e se lo studente universitario non supera almeno 3 esami nell'anno accademico.Per lo studente universitario l'indennità é dovuta nel limite della durata ordinaria di corso. L'indennità annuale, per lo studente di scuola media inferiore o superiore, compete in seguito alla promozione conseguita, anche nella sessione autunnale, a prescindere dall'iscrizione all'anno scolastico successivo. L'indennità annuale, per lo studente universitario, compete al termine di ciascuno degli anni di corso legale.
Dette indennità vanno pertanto liquidate nell'autunno successivo al termine dell'anno di studio per cui competono. Il diritto del figlio (o equiparato) studente a carico di dipendente sussiste finché‚ risulti fiscalmente a carico.
Si rammenta a tutti i colleghi interessati di far pervenire all'ufficio del personale la giusta documentazione per rendere possibile la corresponsione delle suddette indennità:
· certificato rilasciato dalla segreteria della scuola nel quale si attesta l'avvenuta promozione;
· per gli studenti universitari idonea documentazione che dimostri il superamento di almeno n. 3 esami nel corso dell'anno accademico e che si è ancora iscritti nella durata ordinaria del corso di laurea;
· eventuale dichiarazione, del richiedente, circa la mancanza nel luogo di residenza di scuola o università del tipo prescelto (per la corresponsione della prevista maggiorazione).
Per i dipendenti delle BCC/CRA della Federazione Lazio Umbria Sardegna e' inoltre, sempre in materia di frequenza scolastica, e' prevista una ulteriore specifica provvidenza per le famiglie (articolo 14 bis del vigente CIR) : a decorrere dal 1 gennaio 2010 al lavoratore che abbia figli che frequentino la scuola dell'obbligo, ovvero la scuola d'infanzia, ovvero l'asilo nido, va corrisposta, entro il mese di novembre, una indennità annuale, per ciascun figlio, nella misura di euro 200,00.
Il lavoratore dovrà, nel presentare richiesta per detta provvidenza, ovviamente, allegare idonea documentazione circa la frequenza di cui sopra per l'anno cui si fa riferimento.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti di aziende che applicano il contratto integrativo della Federazione BCC CRA Lazio Umbria Sardegna la provvidenza di cui sopra va richiesta da entrambi i genitori ed erogata a ciascuno di essi nella misura del 50%.
Sta nei fatti che la Federazione Locale, con propria circolare interpretativa sull’applicazione dell’articolo art. 14 bis , ha insteso considerare la provvidenza sopra citata come migliorativa e sostitutiva della indennità prevista dall'articolo 69 del CCNL; tale interpretazione fa si che ai lavoratori che hanno figli che frequentano la scuola media primaria o secondaria ( fino al compimento dei 16 anni) le aziende, che hanno applicato questa interpretazione, tra le quali la BCC di Roma, non hanno erogato e non erogheranno le indennità: di euro 89,35 ( scuola media inf.); di euro 126,02 (scuola media sup.) e, ove dovuta, la maggiorazione di euro 55,26; ma esclusivamente l'importo di euro 200,00 della provvidenza alla famiglia.
Tale interpretazione, arbitraria e non corretta, e' stata contestata sia alla Federazione Locale che alle Aziende che hanno ritenuto di volerla applicare, ma le risposte, in particolare della Federazione, sono state, per ora, di assoluta chiusura ad ogni forma di dialogo o di ricerca di interpretazione condivisa. A questo punto, purtroppo dobbiamo constatare la miopia della Federazione Locale e la scarsa sensibilità delle Aziende che, in un momento così particolare, negano le volontà espresse al tavolo negoziale sul valore delle provvidenze di carattere sociale in favore dei dipendenti, e cercano risparmi di bilancio dove oltre a non produrre effetti positivi sullo stesso ne producono di negativi verso i dipendenti.
Il diritto al pagamento di entrambe le voci ( indennità e provvidenza) e' per noi scontato, e' un diritto di ciascun lavoratore. Noi continueremo, nei modi propri dell'azione sindacale, ad impegnarci per una risoluzione positiva della vicenda. Nel contempo siamo a disposizione di quanti, colleghe e colleghi, vorranno avere maggiori dettagli o assistenza sulla questione.
in allegato il testo pdf del comunicato
Memo PREMI PER TITOLI DI STUDIO- Articolo 68 CCNL : il lavoratore che mentre è in servizio consegua un diploma di scuola media superiore od una laurea va corrisposto, per una sola volta,rispettivamente, un premio di EURO 150,00 per il diploma e di EURO 250,00 per la laurea.
I rappresentanti sindacali FISAC CGIL e le strutture territoriali sono a disposizione per ogni eventuale necessità.